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I privati possono decidere di installare impianti di videosorveglianza senza il consenso degli interessati se hanno intenzione di rilevare le immagini per un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc.

Videocamere nelle abitazioni in aree private

Per questi fini esclusivamente personali quindi, il privato non è obbligato a rispettare le disposizioni del Codice Privacy, con l’unica accortezza che le telecamere non riprendano anche aree pubbliche in maniera indiscriminata. Il Garante della Privacy ha evidenziato inoltre che «se l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, la disciplina del codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi».

Quindi per installare sistemi di videosorveglianza privata sull’ingresso di casa, sui muri perimetrali e nelle aree private non serve alcuna autorizzazione e i tempi di conservazione delle immagini registrate sono illimitati, senza che sia necessario applicare cartelli informativi.

E se fossero riprese anche le aree pubbliche?MondoPrivacy-cartello-videosorveglianza

Qualora però le telecamere riprendessero anche aree pubbliche, sarà necessario adottare particolari cautele per non incorrere in sanzioni: il proprietario dell’impianto di videosorveglianza dovrà affiggere il cartello di informativa breve (come da immagine qui riportata).

Inoltre, dovrà indicare se stesso come titolare del trattamento e quali siano le finalità a cui l’impianto risponde, così che chiunque si trovi ad essere di passaggio nell’area sottoposta alla videosorveglianza sia in grado di comprendere immediatamente di essere oggetto di ripresa e potenzialmente di registrazione. Il cartello dovrà essere visibile anche di notte.

Come funziona la videosorveglianza in condominio?

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse solamente per proteggere, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni.

Perché un condomino possa installare un impianto di videosorveglianza è pur sempre necessario che siano adottate delle cautele: per esempio, l’angolo di visuale dovrà essere limitato ai soli spazi che siano di sua pertinenza e non dovranno essere oggetto di ripresa le zone comuni o antistanti le abitazioni degli altri condomini.

Videocamere nelle aree comuni condominiali

Nel caso in cui, invece, il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate tutte le misure previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza (Provv. in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010):

  • Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli;
  • Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, non superiore alle 24-48 ore, che varierà anche in funzione di specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività;
  • Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.);
  • I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza così che vi possano accedere solo persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Videocitofoni in condominio

I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza: in questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.

Anche in questo caso, tali disposizioni non si applicano se il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza del dispositivo non deve essere segnalata con un cartello.

 

Il Garante della Privacy ha dato molte indicazioni rispetto alla privacy in condominio, nel suo Vademecum “Il Condominio e la Privacy”.

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