videosorveglianza

Ancora oggi risultano insufficienti tutte le raccomandazioni istituzionali e non, inerenti gli adempimenti da attuare in caso di installazione di impianti di videosorveglianza.

L’ennesima ordinanza del Garante Privacy ne è una testimonianza.  Pur in presenza di 14 telecamere installate all’interno ed all’esterno del Caffè Antica Roma, il Titolare del trattamento non ha provveduto all’affissione di debita cartellonistica recante l’informativa ex art. 13 del GDPR.

Inoltre, si legge sempre nell’ordinanza, che tra i comportamenti sanzionati ricorre il mancato raggiungimento di un accordo sindacale o, in subordine, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Come noto, tali obblighi ricorrono quando dagli apparati di videosorveglianza possa derivare “la possibilità di controllo a distanza” dell’attività dei dipendenti. Ne risulta, quindi, la violazione delle seguenti disposizioni:

  • 5, par. 1, lett. a) – violazione del principio di liceità;
  • 88 del GDPR- trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro;
  • 114 del Codice Privacy – garanzie in materia di controllo a distanza.

La tematica della videosorveglianza sta molto a cuore dell’Autorità Garante, tenuto conto che sia nel 2021 sia nel 2022 è oggetto dell’attività ispettiva.

Speriamo che la Pubblica Amministrazione sappia dare il buon esempio a tutti!

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