
Privacy, Jobs Act e Videosorveglianza: il controllo a distanza
4 Luglio 2016
L’art. 23 del D.lgs. 151/2015 cambia il rapporto tra imprese e lavoratori per quanto concerne l’impiego dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti informatici utilizzati dai dipendenti, i quali potrebbero consentire un controllo a distanza dei dipendenti.
In parte, il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori lascia pressoché invariata la disciplina generale dei controlli a distanza dell’attività lavorativa effettuati mediante impianti audiovisivi o altri strumenti.
Dall’altro lato però, introduce alcune rilevanti novità per quanto riguarda:
- I controlli attuati mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa – solo per citarne alcuni: smartphone, smartwatch, tablet, laptop e navigatore satellitare installato nelle auto;
- Gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze – come badge e non solo.
Alcune novità sul controllo a distanza dell’attività lavorativa
Relativamente agli impianti di videosorveglianza, a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, la principale differenza che si registra rispetto alla precedente disciplina risiede nell’ampliamento della casistica in cui è lecito utilizzare tali sistemi di videocontrollo all’interno delle aziende.
Secondo la novella legislativa, infatti, è possibile l’installazione di questi apparati per finalità indirette di controllo a distanza dei lavoratori non più per sole esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro, ma anche con l’obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale.
Perché l’impianto possa dirsi lecito, sarà comunque necessario per i datori di lavoro seguire il solito iter autorizzativo (informativa ed istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro). Sarà, tuttavia, più semplice per l’imprenditore proteggere il proprio patrimonio senza dover entrare continuamente in contrasto con quelle che erano le precedenti disposizioni dettate dallo Statuto dei Lavoratori, il quale, appunto, limita espressamente il controllo a distanza dei dipendenti.
Videosorveglianza ai fini di tutela
Si pensi, ad esempio, al videocontrollo dell’operatore di “cassa”. Esso permette di proteggere il dipendente da tentativi di rapina (sicurezza sul luogo di lavoro) e di proteggere l’incasso (tutela del patrimonio aziendale). Fino a poco tempo fa l’installazione di un impianto di videosorveglianza con ripresa della zona cassa entrava in contrasto con lo Statuto dei Lavoratori, rappresentando, di fatto, un controllo costante della postazione fissa e, quindi, del lavoro dell’operatore. Per il datore di lavoro questo ha sempre causato dei grossi disagi per l’ottenimento dell’autorizzazione installativa.
Per quanto riguarda, invece, gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la propria prestazione, il decreto stabilisce che il complesso di questi strumenti può essere utilizzato dall’azienda senza alcuna autorizzazione preventiva, a condizione che vengano presi, prima del loro utilizzo, provvedimenti organizzativi che definiscano le regole operative e le modalità con le quali vengono raccolti, conservati e trattati i dati.
Ovviamente, risulta comunque necessaria la distribuzione delle informative al proprio personale dipendente, mediante le quali l’azienda informa i lavoratori riguardo alle caratteristiche generali delle tecnologie che intende introdurre, nonché delle modalità di raccolta, gestione, memorizzazione e distruzione dei dati. Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
Controllo a distanza con il Jobs Act
In base alla nuova normativa (Jobs Act), il monitoraggio a distanza dei dipendenti senza necessità di autorizzazione preventiva sarà possibile solo in due casi:
- Nel caso in cui il lavoratore utilizzi degli strumenti informatici per svolgere la propria prestazione lavorativa (come pc, smartphone, tablet, ecc.). Un esempio in tal senso potrebbe essere quello delle ditte di trasporti che monitorano la posizione del dipendenti tramite localizzatori GPS installati nei veicoli.
- Nel caso in cui il titolare utilizzi strumenti per la registrazione degli accessi e delle presenze. La telecamera installata vicino alla macchina di lettura badge svolge, per esempio, la funzione di evitare comportamenti abusivi.
Sarà poi possibile l’utilizzo delle immagini fornite dai vari sistemi di videosorveglianza per fini connessi ai rapporti di lavoro, nonché per sanzionare o reprimere comportamenti illeciti, a condizione che sia stata data idonea informativa sugli eventuali utilizzi delle immagini registrate e purché ciò avvenga nel rispetto del Codice della Privacy.
Il tentativo di snellire le procedure a carico del datore di lavoro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene rimarcato nella normativa anche dal nuovo approccio oggettivo e meno suscettibile di interpretazioni locali di richiesta delle autorizzazioni.
Riassumendo, dall’analisi del testo normativo si denota immediatamente un’inversione del senso di marcia rispetto al passato.
Viene meno, infatti, “IL DIVIETO” di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Quella che prima era prevista quale unica deroga possibile diviene ora base di partenza del novellato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Dell’apertura di visione normativa è prova, sicuramente, anche l’introduzione della “tutela del patrimonio aziendale”, tutela di natura civilistica ed oggi garantita dalla legge, in quanto riconosciuta tra le motivazioni adducibili per l’ottenimento dell’installazione.