CGUE: META non può far uso indiscriminato dei dati personali degli utenti
8 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità e sui limiti di utilizzo dei dati personali degli utenti da parte di Meta Platforms, nel corso di un procedimento avviato da Max Schrems.
Il caso Meta
L’avvocato attivista austriaco lamentava di non aver acconsentito all’utilizzo di dati “sensibili” da parte di Facebook per finalità di pubblicità personalizzata, oltre che l’utilizzo indiscriminato di una gran quantità di dati personali, raccolti da fonti diverse e combinati tra loro senza alcun controllo.
La sentenza della CGUE
La Suprema Corte Europea ha affermato che, nonostante il modello di business di Facebook si fondi sul finanziamento tramite la pubblicità online, creata su misura per i singoli utenti del social network, tanto non può determinare un utilizzo indistinto dei dati personali a disposizione della piattaforma social, che non sia limitato nelle finalità, nella quantità e nella durata di conservazione.
I dati a diposizione di Meta Platforms sono pressocché illimitati, in quanto provenienti tanto dalle interazioni degli utenti all’interno del social network, quanto dall’attività degli stessi su altri siti web, ove sono installati strumenti di tracciamento di Facebook (social plugin, cookie e pixel).
L’utilizzo illimitato di questa enorme mole di dati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, per un periodo indeterminato e senza alcuna distinzione basata sulla natura o sulla provenienza di tali dati, determina un trattamento che ha un impatto significativo sulla persona e determina un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti di riservatezza e di protezione dei dati personali, così come tutelati dagli Artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Altro punto rilevante della pronuncia in parola è quello che attiene al dato relativo all’orientamento sessuale del ricorrente; informazione, che lo stesso aveva rivelato in occasione di una tavola rotonda. I giudici sottolineano che, seppur l’aver reso pubblica tale informazione determina il venir meno del divieto di trattamento di cui all’Art. 9 GDPR, questa considerazione non autorizza un generico ed indiscriminato utilizzo non consensuale di quell’informazione.
Nello specifico, non si ritiene che quella manifestazione pubblica sia idonea a far decadere l’imprescindibile espressione di un consenso esplicito per autorizzare il trattamento da parte del gestore del social network Facebook di altri dati relativi all’orientamento sessuale del soggetto, ottenuti da diverse fonti al di fuori della piattaforma stessa, per l’aggregazione e l’analisi finalizzate alla proposizione di pubblicità personalizzata a quella persona.
About Luigi Campaniello
"Giurista, abilitato alla professione forense, specializzato in Data Protection e con una forte passione per il mondo tecnologico. Il mio compito è assicurare all’azienda la piena compliance normativa, curando le differenti implicazioni interdisciplinari e fornendo soluzioni che siano in linea con le esigenze di business."
