OBLIO ONCOLOGICO. PUBBLICATE LE FAQ DEL GARANTE

Immagina di aver sconfitto un tumore e di voler voltare pagina. Il diritto all’oblio oncologico ti permette di farlo, liberandoti dallo stigma della malattia e consentendoti di ricominciare a vivere pienamente. Ma cosa significa concretamente? Lo scorso agosto sono state pubblicate delle informazioni utili e chiarimenti per cittadini e aziende sul nuovo diritto all’oblio oncologico, regolamentato nella legge 7 dicembre 2023, n. 193. Nel presente articolo approfondiamo le indicazioni fornite del Garante.

L’oblio oncologico si configura come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di evitare di fornire informazioni o subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione, per l’accesso a procedure concorsuali e selettive, in fase di recruiting o per questioni legate alla formazione professionale. Lo scopo è precludere la possibilità che dette informazioni possano influenzare  condizioni e termini dei servizi richiesti.

Nelle FAQ, il cui riassunto viene di seguito riportato, il Garante, come soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico, fornisce informazioni preziose:

1. Riguardo la richiesta e il certificato di oblio oncologico:

  1. Deve essere richiesto attraverso il modello previsto dove saranno forniti i dati anagrafici nonché la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
  2. Eccetto per specifiche patologie oncologiche, la richiesta di obblio oncologico può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva o decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva, qualora la malattia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni.
  3. Il modulo deve essere presentato ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
  4. Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell’interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.
  5. Il titolare del trattamento deve conservare l’istanza per dieci anni dalla presentazione della stessa e la certificazione di oblio oncologico per dieci anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.

2. Riguardo le informazioni trattate da terzi:

    1. La legge vieta la richiesta, assunzione e l’utilizzo di informazioni relative allo stato di salute del contraente concernenti patologie oncologiche pregresse. Nemmeno è permessa la richiesta di effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.
    2. Per i contratti in essere, non è consentito l’utilizzo delle informazioni già fornite precedentemente, concernenti le patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente ove sia decorso il termine stabilito per l’oblio oncologico. Per far valere questo diritto, il contraente dovrà inviare alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione di oblio oncologico. Una volta ricevuta la certificazione, gli operatori hanno trenta (30) giorni per procedere alla cancellazione delle informazioni.
    3. Per quanto riguarda l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, i fornitori dei servizi devono fornire adeguate informazioni relativamente all’oblio oncologico in tutte le fasi inclusa la fase precontrattuale, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione ed il rinnovo dei contratti.
    4. Il datore di lavoro non può chiedere, né in fase selettiva né in costanza di rapporto di lavoro, informazioni su un’eventuale pregressa patologia oncologica del lavoratore. Il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi del lavoratore essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro.

3. Documentazione del dipendente

La documentazione che il dipendente è tenuto a produrre, a sostegno dei permessi per assenze dal servizio correlate all’́effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici,  o quando chieda il riconoscimento di benefici di legge legati a particolari condizioni di salute degli interessati, non deve recare informazioni diagnostiche, né la specifica prestazione sanitaria effettuata o altri dettagli da cui sia possibile risalire alla patologia sofferta (ad esempio, lo specifico reparto della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, la specializzazione del medico, la terapia farmacologia etc.).

4.  Il diritto all’oblio oncologico nel processo di adozione è garantito

Il diritto all’oblio oncologico nel processo di adozione è garantito dalla legge n. 193 del 7 dicembre 2023. Le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente corrispondente alle esigenze del minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, o più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

FONTE: Oblio oncologico – Garante Privacy

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