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Il GDPR – Regolamento Europeo Privacy prevede, all’articolo 30, un importante strumento di compliance aziendale, in materia di dati personali: il registro delle attività di trattamento dei dati personali.

Tenuto anche in formato elettronico dal Titolare del trattamento dei dati, tale registro dei trattamenti  dovrà essere messo a disposizione del Garante Privacy qualora lo richieda, così come è previsto dal par. 4 dell’art. 30: “su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.”

Cosa deve contenere il registro del trattamento dati

  • Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
  • Le finalità del trattamento;
  • La descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
  • Le categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi;
  • Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione;
  • I termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
  • Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Questo registro dei trattamenti rappresenta dunque una delle novità e, al tempo stesso, uno degli adempimenti più importanti concernenti le attività di trattamento.

Così, al titolare del trattamento è imposto l’obbligo di documentazione della conformità della propria organizzazione alle prescrizioni della legge; quest’obbligo grava anche sul responsabile, per i trattamenti che questi svolga per conto di un titolare.

Chi deve dotarsi di questo strumento

L’obbligo di redazione e adozione del registro dei trattamenti non è generale: infatti il par. 5 dell’art. 30 specifica che esso non compete “alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.”

Inoltre, non bisogna ritenere che l’adozione del registro sia un mero obbligo, infatti la sua redazione potrebbe avere anche scopi ulteriori:

  • Diffondere informazione, consapevolezza e condivisione interna;
  • Costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e banche di dati.

Leggi la nostra pagina di approfondimento sul registro dei trattamenti

 

 

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