Per fronteggiare l’emergenza in questi mesi sono state praticate attività didattiche e formative a distanza.

Il Team di Mondo Privacy mette a disposizione le risposte alle FAQ più comuni in merito all’argomento in correlazione al GDPR, utili a tutte le aziende e collaboratori che parteciperanno a webinar ma anche a studenti e docenti che svolgeranno lezioni online. 

Per poter usufruire della didattica a distanza è meglio utilizzare un Account personale o account aziendale?

Sia dal punto di vista dei docenti che dal punto degli studenti è preferibile creare account aziendali; nel primo caso è preferibile affinché le misure di sicurezza dell’account stesso siano impostate da colui che si occupa della parte informatica all’interno dell’Istituto, nel secondo caso è preferibile affinché gli studenti non utilizzino i propri account personali che possono essere utilizzati per connettersi, per esempio, anche ad altre piattaforme (es: social network).

Che regole devono seguire gli account aziendali appositamente creati?

Gli account devono essere creati secondo delle regole ben precise, sia per i docenti che per gli studenti, affinché gli account creati non vengano utilizzati per altri scopi. Vanno adottate per esempio delle misure tecniche che impediscano l’invio o la ricezione di messaggi al di fuori dell’organizzazione o della classe virtuale e che impediscano agli studenti di iscriversi a social network utilizzando l’indirizzo e-mail della scuola.

Dove posso creare un account per la Didattica a Distanza (DAD)?

Nella gestione di un progetto di DAD è preferibile che sia creata una classe virtuale con strumenti appositi (ad. Esempio G Suite Classroom, Microsoft Teams, …) affinché sia possibile definire le impostazioni di sicurezza, con particolare riferimento alla regolazione degli accessi o alla creazione/disabilitazione delle classi virtuali.

Si possono registrare le lezioni?

È preferibile evitare di registrare le lezioni, dato che il docente durante la lezione sta espletando la sua attività lavorativa e si tratterebbe dunque di monitoraggio del lavoratore (art. 4 statuto dei lavoratori).

Nel caso in cui si volesse registrare le lezioni, con lo scopo per esempio di renderle disponibili agli studenti in un secondo momento, si dovranno innanzitutto informare gli Interessati di tale volontà e si dovrà rendere noto per quanto tempo saranno conservate le registrazioni delle suddette lezioni. Possono essere necessari, inoltre, altri accorgimenti quali: consenso del docente e/o dei discenti ripresi, misure tecniche, DPIA, …

I docenti possono utilizzare dispositivi personali per erogare la formazione a distanza?

Se i docenti si trovano nella condizione di dover utilizzare i propri dispositivi personali per erogare la formazione (Es: il docente utilizza il proprio computer di casa e la propria linea internet per collegarsi alla piattaforma) è necessario che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei suddetti dispositivi. Il livello di sicurezza deve essere determinato e valutato dall’Istituto che può richiedere, ad esempio, misure come firewall sulla linea, antivirus sul computer, sistemi operativi aggiornati, … Se il dispositivo personale utilizzato è in condivisione con altri componenti della famiglia, è necessario consigliare ulteriori misure di sicurezza come la creazione di profili di accesso separato.

 

Come fare in caso di alunni con disabilità, con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali)?

Per gli alunni speciali è necessario che vengano garantiti i piani educativi individuali anche tramite la didattica a distanza. Inoltre, durante le videolezioni, è opportuno evitare qualsiasi riferimento alle situazioni particolari dell’alunno e non creare discriminazioni di alcun tipo.

Come scegliere la piattaforma da utilizzare per la didattica a distanza?

È necessario valutare attentamente le caratteristiche tecniche della piattaforma scelta per la DAD. Prima dell’implementazione è opportuno valutarne le funzionalità, verificare che garantisca standard adeguati e impostazioni personalizzabili in linea con le misure tecniche e organizzative che si intende attuare e con i principi del Regolamento UE 679/2016.

 

Il Ministero fornisce indicazioni in merito alle piattaforme?

Il Ministero dell’Istruzione fornisce alcune indicazioni in merito alle piattaforme alla pagina www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Secondo queste indicazioni le piattaforme da preferire sono Google Suite for Education, Office 365 Education A1 e Weschool.

Il Ministero fornisce del materiale didattico fruibile? Alla pagina www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione materiali multimediali da utilizzare per svolgere la didattica a distanza.

 

La scuola deve chiedere e ottenere il consenso per erogare la DAD?

No, le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati personali, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. L’erogazione del servizio rientra infatti nell’esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti. Resta esclusa la registrazione video.

 

La scuola deve chiedere e ottenere il consenso per erogare la DAD a minorenni?

No, le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati personali di minorenni poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole. L’erogazione del servizio rientra infatti nell’esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti. Resta esclusa la registrazione video.

 

Serve acquisire il consenso per l’utilizzo della webcam durante la DAD?

Se la DAD prevede la registrazione della lezione è opportuno che venga richiesto il consenso alla registrazione, sia al docente sia ai discenti. Nella richiesta di consenso va specificato per quanto tempo verrà conservata la registrazione.

 

Quali rischi si corrono lato privacy facendo DAD?

L’utilizzo di piattaforme per la DAD inserisce lo strumento informatico e la rete internet in un processo che normalmente vede alunni e docente in presenza. Questo comporta che i dati che vengono scambiati possano essere intercettati da terze persone ed utilizzati per scopi non benevoli.

I dati intercettabili vanno dalle semplice anagrafiche (nome, cognome, indirizzo mail di registrazione alla piattaforma, età, sesso, comune di residenza…) a dati più sensibili come eventuali disabilità, abitudini di vita, situazioni economiche e/o familiari particolari etc..

 

Quali sono gli adempimenti che la scuola deve effettuare prima di procedere?

Prima di attivare la piattaforma e le procedure per la FAD la scuola dovrebbe effettuare un’attenta valutazione della piattaforma da utilizzare (anche se, secondo le indicazioni del Garante, non è strettamente necessario effettuare una valutazione d’impatto secondo quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento Europeo). L’obiettivo è quello di rilevare eventuali rischi collegati al trattamento dei dati e mettere in pratica le dovute azioni preventive.

 

In merito alla valutazione di impatto  si sono espresse l’autorità Garante Privacy e il MIUR nelle seguenti modalità:

  • Secondo le indicazioni del Garante, non è strettamente necessario effettuare una valutazione d’impatto
  • Il Miur, con la nota del 17 marzo 2020, si è espresso in modo favorevole rispetto alla redazione di una valutazione di impatto.

In sostanza possiamo ritenere la DPIA non indispensabile, ma caldamente consigliata in quanto il trattamento che viene effettuato nella DAD richiede particolari valutazioni e attenzioni da porre in essere.

Quali altre attività è opportuno che faccia la scuola?

È opportuno che la scuola rediga un Regolamento da sottoporre a tutti coloro che prenderanno parte al progetto di didattica a distanza.

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