
Educare ed insegnare… nel rispetto della Privacy a scuola!
11 Novembre 2016
Nel nostro blog abbiamo già parlato in diverse occasioni del trattamento dei dati personali degli alunni nelle scuole, ma in questa occasione vogliamo concentrarci su alcuni aspetti evidenziati dal Garante.
L’Autorità, anche grazie ai casi che l’hanno visto pronunciarsi direttamente tramite provvedimenti specifici, recentemente ha raccolto alcuni principi importanti in tema di Trattamento dei dati personali effettuati dagli istituti scolastici ed ha redatto un Vademecum sui Trattamenti dei dati personali all’interno degli Istituti scolastici. La Guida non intende soppiantare la normativa o i singoli provvedimenti, ma propone un’utile manuale per rispettare la riservatezza dei bambini e delle insegnanti.
Come si possono utilizzare i dati sensibili o giudiziari?
I moduli di iscrizione a scuola spesso richiedono diverse tipologie di dati. Possono infatti essere richieste lecitamente quelle informazioni utili alla redazione dell’offerta formativa, ma non possono essere invece raccolte informazioni personali non rilevanti (ad esempio la professione dei genitori).
In alcuni casi vengono raccolti dati sensibili per i quali la normativa richiede speciali cautele.
I dati sensibili sono costituiti da quei dati che sono idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il Garante ha precisato che
- I dati relativi alle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per incoraggiare l’integrazione degli stranieri;
- I dati sulle convinzioni religiose al possono essere utilizzati per l’insegnamento della religione cattolica o della materia ad essa alternativa.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per adottare misure di sostegno, per segnalare le assenze, per la gestione delle materie sportive.
Compiti assegnati e voti ottenuti
“Descrivi il fine settimana trascorso con la tua famiglia” è un tema che lede il diritto di privacy del fanciullo? Il Garante si appella alla sensibilità dell’insegnante in merito all’eventualità di leggere lo scritto in classe, ma nulla è vietato nella definizione del tema, sussistendo per le insegnanti un vero e proprio obbligo di segretezza. Il regime di pubblicità dei voti invece è stabilito dal Ministero dell’Istruzione.
E per quanto riguarda le immagini in caso di recita, gita o compleanno a scuola?
E’ sempre più presente come preoccupazione dei genitori, il rischio che l’immagine del proprio figlio cada in mani sbagliate. Tuttavia per quanto riguarda le recite, le gite e i saggi scolastici è necessario distinguere due aspetti.
Le riprese e le foto effettuate dai genitori non violano la privacy e sono consentite se sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale.
La pubblicazione delle stesse e la loro diffusione su internet (ad esempio Facebook) rappresentano un momento differente ed una finalità ulteriore. Chi intenda farlo, pertanto, dovrà ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Le tematiche affrontate dal Garante sono numerose, vi consigliamo di scaricare il Vademecum “La scuola a prova di privacy” per tenervi sempre aggiornati sul modo migliore di educare… al e nel rispetto della Privacy!
[Fonti: Vademecum “La scuola a prova di privacy” – Garante per la protezione dei dati personali]