L’emergenza sanitaria ancora in corso, purtroppo, sta costringendo le Istituzioni Scolastiche e non solo a portare avanti le attività di formazione a distanza, affinché possa continuare ed essere garantita la continuità didattica e formativa.

Oltre a ciò, alcune Regioni hanno imposto l’obbligo di DAD per le scuole superiori, lasciando davvero ben poche alternative.

85 milioni sono stati stanziati dal Decreto Ristori per finanziare l’acquisto di 200 mila dispositivi per gli studenti meno abbienti e per l’installazione di oltre 100 mila connessioni.

850.000 docenti dei quali 150.000 dedicati al sostegno per 8 milioni e mezzo di studenti da formare.

Questi sono i numeri da tenere in considerazione per delineare il perimetro generale della situazione contingente, con riferimento alle attività didattiche.

Mentre a marzo tutti sono stati colti impreparati, ora come ora le attività formative stanno proseguendo, non comunque senza alcune criticità.

Ebbene sì, per iniziare ad analizzare la situazione è necessario partire da una domanda.

 

A che punto siamo con l’implementazione della DAD?

Allo stato attuale la maggior parte delle Istituzioni Scolastiche sta riuscendo a portar avanti il programma formativo attraverso il sistema di DAD, talvolta non con poche difficoltà.

La DAD è stata fin dai primi DPCM disciplinata a livello normativo, in particolare in quello dell’8 marzo 2020, a livello organizzativo e gestionale sono stati necessari invece diversi interventi.

Successivamente è intervenuto il MIUR, con la nota del 17 marzo 2020, insieme all’Autorità Garante, con il Provvedimento del 26 marzo 2020, fornendo le prime indicazioni da seguire ed i principi generali necessari al fine di implementare correttamente la DAD.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state fornite le prime indicazioni operative, tra i quali implementare delle misure di sicurezza adeguate, fornire l’informativa privacy e identificare il fornitore della piattaforma Responsabile del Trattamento.

Successivamente, il 26 giugno 2020 attraverso il Decreto n.39, sono state stilate delle Linee Guida da parte del Miur, che forniscono le indicazioni per la Progettazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), andando a comunicare agli Istituti le Linee guida da seguire per una corretta gestione delle attività formativa a distanza.

 

Cosa si intende per DDI?

Per Didattica Digitale Integrata (DDI), intendiamo una particolare modalità di didattica che unisce momenti di insegnamento in presenza con momenti di insegnamento a distanza, tramite le piattaforme digitali, creando una sorta di interazione e fusione tra “aula fisica” e “aula virtuale”.

La DDI permetterebbe così di non snaturare del tutto il rapporto umano che si crea tra i banchi, tra docenti ed alunni e tra gli alunni stessi. Consentirebbe, inoltre, di portare avanti quelle attività che per loro natura debbono essere effettuate in presenza, quali ad esempio i laboratori di indirizzo.

Il MIUR, attraverso le Linee guida sopra riportate si è espresso in modo favorevole all’utilizzo della DDI, chiedendo alle scuole di adottare un piano di didattica digitale integrata, che consentisse agli Istituti di non trovarsi impreparati nel momento in cui fosse obbligatorio sospendere nuovamente le lezioni in presenza.

 

Quale è la principale differenza tra DAD e DDI? Quali potrebbero essere i pro e i contro?

La principale differenza tra DDI e DAD è il modus operandi utilizzato; mentre nella prima c’è una commistione tra attività in presenza e attività a distanza, tra aula fisica ed aula virtuale, nella seconda l’attività viene svolta esclusivamente a distanza, con la sola aula virtuale.

E’ possibile, quindi, affermare, che la DAD sia una componente della DDI, e che la DDI sia il macro insieme e la DAD un sotto-insieme.

Relativamente ai pro e i contro, potremmo considerare il fatto che la DAD permetterebbe di fronteggiare la situazione contingente portando avanti in toto l’attività formativa, ma non permetterebbe, o comunque risulterebbe più compilato la verifica e l’apprendimento delle nozioni. La DDI, invece, permetterebbe di conciliare entrambi gli aspetti, garantendo la possibilità di fornire le nozioni a distanza ed effettuare la verifica di apprendimento in presenza.

Si pensi ad esempio la lezione di educazione motoria: le nozioni e gli aspetti tecnici potrebbero eventualmente essere forniti a distanza ma la verifica e l’apprendimento risulterebbe complicata e dovrebbe essere effettuata in presenza.

Ma non solo, anche relativamente alle altre materie, si deve ritenere necessario, che in presenza di attività svolta solo tramite DAD, la valutazione relativa all’apprendimento deve essere costante e continuativa, in modo tale che sia i genitori che gli studenti ricevano continui feedback relativamente al processo di insegnamento e apprendimento.

Dopo aver delineato questo quadro generale, possiamo affermare che rispetto all’inizio siamo più in linea con le disposizioni generali, ma nonostante ciò non risultiamo ancora essere a buon punto. La strada da percorrere è comunque ancora lunga e sono necessari degli sforzi congiunti.

A questo punto è necessario porsi un’ulteriore domanda.

 

Quali potrebbero essere gli spunti di miglioramento per avere un sistema efficiente ed efficace?

Innanzitutto, è necessario, come detto sopra, che vengano fatti degli sforzi congiunti, da parte delle Istituzioni Governative e delle Istituzioni scolastiche, affinché la DAD e la DDI possano essere utilizzate ed implementare da tutte le scuole di ordine e grado, vista anche la mancanza di risorse, senza problematiche o criticità.

Oltre a questo, è necessario che si tengano bene a mente i seguenti punti:

  • Formazione di tutto il personale coinvolto
  • Tenere come punto di riferimento il D.P.O., ove presente, per le valutazioni del caso, relativamente agli aspetti privacy riguardanti le piattaforme digitali
  • Mappare i trattamenti coinvolti ed avere sotto controllo costante il flusso dei dati ivi contenuto, nonché mappare i dispositivi che utilizza il personale docente
  • Adottare adeguate procedure, sia relativamente al modus operandi, sia dal punto di vista informatico, di identificazione e autenticazione, nonché porre particolare attenzione ai profili di sicurezza e ai processi di assegnazione di credenziali o dispositivi di autenticazione
  • Utilizzare di canali di trasmissione sicuriper lo scambio delle informazioni

In linea generale, possiamo affermare quanto sia necessario adottare tutte le misure e tecniche organizzative adeguate, non solo sotto il profilo della disponibilità dei dati, ma anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela degli stessi.

Per concludere, è necessario che si abbiano ben a mente i principi generali di protezione dati richiesti dal GDPR, con particolare riferimento al Principio di Privacy by Design e Privacy by Default, cioè il principio della Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, affinché la DAD possa essere utilizzata per assicura la continuità formativa, in totale sicurezza.

 

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