
Mail promozionali senza consenso
3 Luglio 2023
L’invio di comunicazioni automatizzate è permesso solo con il consenso dell’Interessato, a meno che l’indirizzo e-mail sia stato fornito dall’interessato nell’ambito di una vendita di beni o servizi analoghi. In tal caso, le comunicazioni possono essere inviate a condizione che siano collegate ai prodotti o servizi acquistati dal cliente, ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy.
Su questa base, il Garante ha sanzionato con 10.000 euro una società che aveva utilizzato nominativi estratti da elenchi pubblici per inviare e-mail legate a campagne promozionali. L’autorità è intervenuta dopo il reclamo di un utente che, anche dopo essersi opposto, riceveva e-mail promozionali indesiderate da parte dell’azienda sanzionata.
Inoltre, il Garante ha rammentato che inserire un link per disiscriversi nelle e-mail promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio. Infatti, come segnala nel suo Provvedimento, “senza il consenso … non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque. Analogamente, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi PEC […]”.
Inoltra ricorda che “la presenza dei dati in elenchi pubblici o in fonti liberamente accessibili, come i siti web o i social network, non ne autorizza l’utilizzo per finalità promozionali poiché tali finalità sono incompatibili con quelle originarie e pertanto non rientranti fra le legittime aspettative degli Interessati”.
Ulteriormente alla sanzione sopraindicata, l’Autorità privacy ha imposto a detta società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base aziendale oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l’acquisizione di un idoneo consenso.