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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6806 del 7 marzo 2023, è intervenuta in merito ad una contesa legata al Diritto all’Oblio.

Si è pronunciata, infatti, su ricorso promosso contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia, il quale aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni promossa da un interessato verso l’editore di un sito web che aveva mantenuto tra le proprie notizie anche quella relativa all’arresto del ricorrente che, tuttavia, espiata la condanna, si era trasferito per vivere in un contesto di vita diametralmente opposto da quello vissuto in precedenza.

Ne scaturiva, quindi, una richiesta di cancellazione della notizia dal sito, cui l’agenzia di stampa aveva immediatamente provveduto, nonché una richiesta di risarcimento del danno (cui l’agenzia non aveva dato seguito) giustificata dall’insorgere di una forte crisi depressiva del ricorrente intervenuta per la rottura del rapporto sentimentale con la compagna che, a seguito di una ricerca per il tramite del motore di ricerca Google, aveva casualmente scoperto le vicende di cronaca giudiziaria del compagno, da questo sottaciute.

La Cassazione si interrogava se l’obbligo di intervento del Titolare del sito web dovesse prendere l’avvio da una specifica richiesta dell’Interessato o se preesistesse per il solo fatto che la notizia è divenuta inattuale per effetto del decorso del tempo; in tale ultimo caso, peraltro, si configurerebbe una responsabilità risarcitoria per non avervi provveduto anche in caso di mancanza da parte dell’interessato di una richiesta specifica di cancellazione, deindicizzazione o aggiornamento di articoli di stampa. Ebbene, la Corte rigettava il ricorso, basando la propria decisione sulla impossibilità di poter esigere un obbligo generalizzato di controllo sull’attualità delle informazioni presenti sul web. È stata ritenuta, quindi, corretta la statuizione del Tribunale di Perugia, che già in sede di primo grado aveva delineato un obbligo di intervento tempestivo da parte del gestore del sito, basato su una richiesta specifica dell’Interessato, comprovante il divario tra l’immagine pregressa e quella attuale. Infatti, prosegue la Cassazione, sarebbe eccessivamente oneroso accollare al gestore dell’agenzia di stampa, l’onere di un controllo periodico dell’attualità delle notizie, con specifico riferimento ad una disamina della vita condotta dagli Interessati successivamente alla pubblicazione di notizie di cronaca giudiziaria.

Spetterà, quindi, all’Interessato richiedere una cancellazione, deindicizzazione o aggiornamento degli articoli di stampa pregressi e non più attuali, oltre a dover dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni e, solo in caso di inadempimento potranno essere avanzate pretese risarcitorie.

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