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Il GDPR garantisce agli interessati una serie di diritti, disciplinati a partire dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, non sempre le persone sono consapevoli dell’esistenza di tali previsioni normative o, se lo sono, difficilmente hanno chiare le modalità con cui tali diritti possano essere esercitati e tutelati.

Per far fronte a queste lacune, il Garante ha intrapreso un progetto volto ad avvicinare gli interessati alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, rendendola più chiara e trasparente possibile. Un esempio di ciò è offerto dalla recente scheda informativa pubblicata dall’Autorità Garante per spiegare due strumenti a disposizione degli interessati: i reclami e le segnalazioni.

Come premessa, il Garante ricorda che le richieste di esercizio dei diritti degli interessati, quali ad esempio il diritto di accesso o di cancellazione, devono essere rivolte al Titolare del trattamento. Qualora poi l’interessato non si veda soddisfare tali richieste, entra in gioco l’Autorità, alla quale il soggetto può rivolgersi attraverso reclamo o segnalazione. In particolare, la segnalazione viene inviata quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato oppure qualora si voglia presentare una “denuncia” che possa spingere l’Autorità a svolgere verifiche sul trattamento di dati in essere e sul Titolare. Al contrario, il reclamo è un atto circostanziato con il quale l’interessato rappresenta al Garante una violazione della disciplina sulla legge privacy, secondo quanto indicato dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018).

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