Cookies-wall

Il Garante Privacy si trova a chiarire il seguente dilemma: un’azienda può decidere di profilare un utente in cambio dell’erogazione gratuita di un servizio via internet (ad esempio, l’accesso a contenuti riservati)? Si può barattare il pagamento del servizio erogato tramite il proprio sito web con un’attività di profilazione tramite cookie o altri strumenti di tracciamento? Posso obbligare un utente ad accettare i cookie tramite cookie wall in cambio del servizio? Cosa suggerisce il GDPR in merito?

Scopriamo insieme alcune considerazioni.

Il dilemma è nato dal comportamento assunto da alcuni giornali on line ed aziende di telecomunicazione che hanno condizionato l’accesso ad alcuni contenuti presenti sui propri siti web alla prestazione del consenso all’installazione di cookie o altri sistemi di tracciamento, in alternativa al pagamento dell’abbonamento.

Il consenso può considerarsi lecito e libero? A tal proposito, ci aiutano le Linee guida 5/2020 sul consenso elaborate dall’EDPB  che chiariscono la necessità di prevedere un’alternativa equivalente al consenso che altrimenti si riterrebbe condizionato.

Non ci devono sfuggire due considerazioni. Da una parte, la scelta presentata all’utente (il pagamento dell’abbonamento o il rilascio del consenso ad attività di profilazione) è espressione della libertà d’impresa. Dall’altra, è necessario soffermarsi sui parametri in base ai quali possono dirsi equivalenti le due alternative prospettate dal titolare del trattamento all’utente.

Vi aggiorneremo sui risultati dell’istruttoria condotta dal Garante Privacy. Stay tuned.

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