
VOLARE RISPETTANDO LA PRIVACY
8 Dicembre 2017
l’Italia è letteralmente invasa da mirabolanti quanto accessibili giocattoli tecnologici: i droni.
Le norme per regolarne l’utilizzo sono numerose e stringenti, ma gli utilizzatori spesso le ignorano o fingono di ignorarle, con tutti i rischi del caso per la protezione dei dati.
Riccardo Delise, program manager di Enac per i mezzi aerei a pilotaggio remoto, spiega che “il nostro Paese può essere considerato all’avanguardia, tuttavia, siccome ci troviamo di fronte a un settore giovane, non esiste ancora piena consapevolezza da parte degli utilizzatori di quali sono i propri obblighi”.
USO PERSONALE ED USO PROFESSIONALE DEI DRONI
Gli aeromodelli – spiega Delise – sono droni utilizzati a scopo ludico, mentre gli aeromobili a pilotaggio remoto sono usati a scopo professionale. Uno stesso drone può essere considerato aeromodello o aeromobile a seconda dell’utilizzo e, di conseguenza, ne derivano obblighi e condotte molto diversi.
Con un aeromodello a scopo ludico è possibile volare solo al di fuori dei centri abitati, aree considerate “non critiche”. Con un aeromobile a scopo professionale è possibile invece sorvolare le aree critiche (le città). Fino a oggi Enac ha rilasciato 5.500 autorizzazioni per mezzi a pilotaggio remoto, di cui 5mila per aree non critiche e 500 per aree critiche. Possono circolare nelle aree critiche pur senza autorizzazione i droni al di sotto dei 300 grammi di peso con protezione alle eliche e una velocità inferiore ai 60 chilometri orari.
DRONI E PROTEZIONE DEI DATI
La privacy deve essere considerata attentamente quando il drone è dotato di dispositivi in grado di scattare foto o fare video.
Se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare le riprese ed eventualmente negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione delle immagini. E nel caso si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria.
«Fatti salvi gli usi a fini giornalistici – precisa Giuseppe Busia, segretario generale del Garante della privacy – se si vogliono diffondere le riprese fatte col drone è necessario il consenso dei soggetti ripresi. Quando è difficile raccogliere il consenso, i soggetti devono essere irriconoscibili o perché ripresi da lontano o con volti offuscati».
Bisogna quindi ricordarsi cosa NON debba essere fatto quando si usa un drone:
- riprese nelle proprietà private altrui (es. casa, giardino dimestico..)
- riprese e diffusione di immagini che contengono dati personali come targhe di macchine, indirizzi di casa, ecc.
- pubblicazione sul web di riprese effettuate in un luogo pubblico come spiagge, strade o parchi senza aver raccolto il consenso dei soggetti ripresi
- captare volontariamente conversazioni altrui (frammenti di conversazione registrati in modo accidentale possono essere utilizzati solo se non rendono riconoscibile il contesto)
LE INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY
Visto l’incremento esponenziale dell’utilizzo di questi droni, il Garante della privacy ha cercato di regolamentare la materia attraverso una semplice ma efficace infografica intitolata “Consigli per rispettare la privacy se si usa un drone a fini ricreativi”.
Tale infografica raccoglie validi consigli per rispettare i principi basilari della normativa sul trattamento dei dati personali, oltre che alcuni accenni alle regole previste da Enac in materia di pilotaggio di droni.
In base a quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, i droni, come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default: ovvero tutte quelle misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare che il trattamento dei dati sia limitato solo a quelli necessari per raggiungere le finalità.
Fonte [ilSole24Ore, GarantePrivacy]