Il quotidiano Repubblica, con il supporto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, ha realizzato una guida per gli utenti contro il telemarketing molesto.

QUALI SONO LE NOVITA’ PER GLI UTENTI

Sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova norma contro il Telemarketing aggressivo, che prevede diverse novità:

  • potenziamento del registro delle opposizioni: in tale registro, che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciale, potranno essere iscritti anche i numeri riservati (quelli non presenti nell’elenco telefonico) e quelli di cellulare;
  • annullamento di tutti i consensi concessi dall’utente, sia on line sia offline, prima di tale iscrizione;
  • gli operatori dei call center dovranno indicare all’utente come hanno ottenuto i suoi dati personali (per es. da elenchi pubblici o dall’acquisto di banche dati);
  • due prefissi ben precisi dai quali gli utenti riceveranno le telefonate, uno per le chiamate commerciali ed uno per quelle a fine di indagini statistiche (non si potranno più ricevere telefonate dai prefissi 02, 06 o addirittura da quello della propria città);
  • divieto a fare chiamate casuali con sistemi automatici di composizione.

LA NUOVA NORMA CI TUTELA DI PIU’

Anche prima era vietato chiamare numeri riservati e numeri di cellulare senza il consenso dell’utente, ma l’iscrizione al registro permette di annullare tutti i consensi che l’utente aveva fornito, magari per errore o distrazione: se per caso si aveva prestato il consenso (magari mettendo, in un momento di distrazione, una crocetta in un modulo di un supermercato) era molto difficile riuscire a negarlo successivamente e se risultava un consenso, il telemarketer poteva chiamare il numero in ogni caso, anche se riservato.

Per difendersi l’utente può quindi iscrivere il numero al registro: la data di iscrizione farà fede, a negare tutti i consensi concessi in precedenza. Rispetto ai dettagli operativi del registro, è necessario attendere però un decreto della Presidenza del Consiglio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

UNA ECCEZIONE

Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi“.

Questa previsione, frutto di un compromesso, comporta che, anche se siamo iscritti al registro, potranno chiamarci le società con cui abbiamo un contratto oppure quelle da cui abbiamo disdetto non più di 30 giorni prima: è il caso, per esempio, di operatori telefonici che ci offrono un servizio aggiuntivo a quanto incluso nel contratto, oppure che ci chiedono di tornare da loro entro 30 giorni dalla disdetta.

Resta in ogni caso la possibilità di revocare il consenso: la nuova norma specifica che tale revoca debba avvenire con “modalità semplificate“, l’invio di una mail per esempio al nostro operatore telefonico.

UN’ARMA PER LA TUTELA DEI DIRITTI

Qualora, nonostante l’iscrizione al registro delle opposizioni o la revoca del consenso, si ricevessero comunque delle telefonate, l’arma dell’utente è senza dubbio la segnalazione al Garante Privacy, che agirà di conseguenza.
Inoltre, la nuova norma rende corresponsabili i soggetti beneficiari della campagna marketing: il Garante privacy potrà colpire così non solo le tante società di call center, ma anche (per esempio) gli operatori telefonici che se ne sono avvalsi. Si tratta di un incentivo a investire su società che lavorano in regola, all’interno dell’Unione europea; da maggio poi, il  GDPR consentirà al Garante di sanzionare le società fino al 4% del loro fatturato annuo. Un forte deterrente contro chi volesse nonostante tutto fare il furbo o contro gli operatori che si affidano a call center poco seri.

Fonte [Federprivacy]

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