
Legge Privacy e Carceri: come tutelare i dati dei detenuti, anche durante i video colloqui.
9 Luglio 2021
Il Garante Privacy non risparmia proprio nessuno, questa volta nel mirino dell’Autorità ritroviamo le Direzioni degli Istituti penitenziari e gli operatori addetti, che nell’aprile scorso sono stati richiamati all’ordine, da un comunicato stampa congiunto rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali e il Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale.
Le Autorità hanno riportato all’attenzione diversi episodi di video-telefonate e colloqui via Skype delle persone detenute, svolti in assenza delle necessarie condizioni minime di riservatezza e soprattutto in violazione del divieto di controllo auditivo da parte del personale di custodia.
Prima della pandemia, alle persone detenute si concedeva la possibilità di incontrare i rispettivi congiunti di persona, all’interno dei luoghi di detenzione, sotto sorveglianza costante, a distanza, da parte del personale preposto alla sicurezza delle carceri, a cui si precludeva l’ascolto del contenuto delle comunicazioni, salvo eccezioni disposte dai giudici.
L’emergenza pandemica ha inevitabilmente arrestato questa pratica abituale e determinato il ricorso a strumenti di videoconferenza online che nell’ultimo anno sono diventati protagonisti indiscussi delle nostre giornate e l’unica forma di incontro possibile tra le persone detenute e i loro affetti più cari.
Tuttavia, le violazioni attenzionate dalle Autorità, evidenziano la mancata adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza degli incontri: infatti, dalle ricostruzioni, emerge che gli agenti penitenziari non si siano limitati a sorvegliare visivamente gli interessati, ma abbiano partecipato silenziosamente da dietro le schermo, guardando e ascoltando le comunicazioni incorse.
Come ribadito inizialmente, l’accesso a questo genere di informazioni personali è precluso agli addetti, salvo disposizioni eccezionali.
Per tali ragioni si rende necessario intervenire organizzando singole postazioni dotate di auricolare e microfono per impedire la diffusione audio dei contenuti dei colloqui oppure optare per la dotazione di maxischermi in visione agli operatori di polizia penitenziaria che proiettino in continuo i riquadri degli interlocutori delle postazioni per controllare la permanenza dello stesso interlocutore.
Ulteriore aspetto da prendere in considerazione concerne i dati acquisiti in occasione dei colloqui online: le mail degli interlocutori, i numeri di telefono, le immagini, gli identificativi online nonché eventuali log di accesso raccolti dalle piattaforme in cloud, non possono passare inosservati e non richiedere un adeguamento alla normativa di riferimento in ambito privacy. Nel caso specifico, in ottemperanza all’articolo 13 del GDPR, si dovrà predisporre un’informativa ad hoc che renda edotti gli interlocutori della base giuridica del trattamento, che si individua nel consenso specifico, libero e inequivocabile dell’interessato, delle finalità del trattamento dei dati ovverosia lo svolgimento dei colloqui con i detenuti e di tutti gli aspetti richiesti dal GDPR atti ad assicurare un trattamento lecito e trasparente.
Per il principio di privacy by design, che impone l’adozione di procedure di corretto utilizzo dei dati fin dalla fase di progettazione, le amministrazioni penitenziarie saranno tenute a rendere le informazioni suddette prima dello svolgimento dei colloqui, al fine di raccogliere preliminarmente il consenso.
In ultimo, ma non per importanza, occorre adottare tutte le misure di sicurezza tecniche del caso, a partire dagli account di accesso alle piattaforme, che dovranno avere natura impersonale e profili business e non essere riconducibili a singole persone fisiche, al divieto di registrazione delle videochiamate, salvo consenso dei soggetti coinvolti.
Dunque, gli accorgimenti di natura pratica e tecnica da implementare sono svariati; l’osservanza delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy italiano non è esclusa per le carceri così come il rispetto della riservatezza e dell’intimità dei detenuti e dei loro interlocutori.