
Il flop del Registro Pubblico delle Opposizioni
24 Ottobre 2022
A quasi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (brevemente, RPO) traiamo le primissime considerazioni circa il buon andamento. Funziona? Ci sono delle falle? Quali son i miglioramenti da attuare?
Il punto di vista del Garante
Approfondiamo il punto di vista del Garante con le parole di Agostino Ghiglia e Guido Scorza, componenti dell’Autorità Garante.
I primi campanelli di allarme provengono dai dati alquanto scoraggianti poiché un iscritto su due riceve ancora chiamate indesiderate di telemarketing pur essendo decorsi 15 giorni dall’iscrizione nel registro. Inoltre, fioccano esposti: l’Associazione dei consumatori ne ha presentato uno all’Autorità Garante ed alla Procura di Roma, su impulso di numerose segnalazioni provenienti dai soggetti facenti parte della categoria.
Agostino Ghiglia attribuisce l’elevato numero di segnalazioni alla maggiore consapevolezza da parte dei cittadini circa la presenza dello strumento del registro, anche se il meccanismo è ancora poco chiaro agli utenti. Molte volte, difatti, l’utente dopo essersi iscritto e nel corso dei 15 giorni necessari per il recepimento dell’iscrizione dal sistema, cambia numero di cellulare oppure, ancora più frequentemente, presta inconsciamente il consenso all’utilizzo del proprio numero, magari quando si trova ad iscriversi ad un corso di aggiornamento oppure acquistando un nuovo prodotto o servizio o all’atto della sottoscrizione di una fidelity card.
Parimenti, prosegue Ghiglia, dobbiamo tener conto che un’ampia gamma di call center è abusiva ed un altrettanto cospicuo numero è ubicato al di fuori dell’Unione Europea, quindi, può disinteressarsi della disciplina in parola.
Il codice di condotta proposto al Garante
Quanto ai miglioramenti da attuare, sicuramente, è di buon auspicio il Codice di condotta presentato al Garante da parte delle associazioni rappresentative di committenti, call center, teleseller, list provider e consumatori. L’obiettivo perseguito è di valersi solamente di società che lavorano in conformità alla normativa, quindi, gli intermediari che hanno concluso contratti in violazione della stessa non potranno esigere compensi per l’attività svolta.
Da ultimo, il miglioramento non può che provenire da noi stessi tutte le volte che ci troviamo di fronte alla compilazione di moduli cartacei, online, all’installazione di cookie, prestando attenzione alle finalità del trattamento.
Gli step propedeutici al reclamo
Guido Scorza, altro componente del Collegio, indica come procedere nel caso in cui dopo l’iscrizione all’RPO si continua a ricevere chiamate indesiderate:
- Controllare la ricezione della mail di conferma circa l’avvenuta l’iscrizione con successo all’RPO;
- Devono essere decorsi 15 giorni dall’opposizione telefonica o 30 giorni dall’opposizione postale;
- Verificare che le chiamate di telemarketing non provengano dai gestori delle proprie utenze, ovvero aziende con cui si hanno contratti attivi continuativi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico da cui si ricevono bollette), in quanto la legge prevede che questa tipologia di consensi rimanga valida nonostante l’iscrizione al RPO
- Mettere a fuoco se nel corso del tempo si sono firmate nuove informative cartacee oppure digitali poiché la cancellazione è valida solamente per i consensi precedentemente prestati all’iscrizione;
- Individuare, per quanto possibile, se l’operatore o il call center che ha effettuato la chiamata è registrato ai servizi del RPO per la verifica delle proprie liste di contatti
- Controllare se il numero di telefono è in chiaro ed è richiamabile
Le Autorità competenti per le segnalazioni sono: l’Autorità Garante per la protezione dei dati (che ha messo a disposizione un modulo ad hoc) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per la buona riuscita dello strumento del Registro Pubblico delle Opposizioni saranno necessari ulteriori interventi, come avevamo paventato tempo fa, in combinato ad una maggiore consapevolezza all’utilizzo del nostro numero di telefono per il quale lamentiamo tutela.